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Con la recente ordinanza n. 25887 del 2 settembre 2022 la Corte di Cassazione accoglie il ricorso presentato dal Ministero della Salute avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze che, nel determinare il risarcimento del danno biologico permanente subito da un paziente emotrasfuso, aveva tenuto conto dell’età del danneggiato al momento dell’intervento/trasfusione e non del momento in cui si sono manifestati i sintomi della malattia contratta ovvero della consapevolezza dell’aver contratto la malattia.
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